PAC, in aridocoltura niente obbligo di rotazione annuale
È appena stato pubblicato il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali”, che riporta le regole sulla nuova condizionalità (“BCAA – Buone condizioni agronomiche e ambientali” e “CGO – Criterio di gestione obbligatorio”). In tale decreto si precisa che, per quanto riguarda le parcelle a seminativo condotte in regime di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e delle caratteristiche del terreno, secondo quanto stabilito dalle Regioni e Province autonome, è ammessa la coltivazione della stessa coltura sulla medesima parcella per due anni consecutivi (per esempio grano duro) a condizione che la parcella sia inserita in una rotazione almeno triennale e che una quota pari ad almeno il 35% della superficie delle parcelle dell’azienda sia destinata ogni anno a un cambio di coltura principale.
Questa deroga al vincolo di rotazione annuale è quanto mai opportuna per salvaguardare le produzioni italiane di eccellenza, come per esempio il grano duro, in aree dove le alternative colturali sono limitate dalle condizioni climatiche e dei terreni.
Deroga anche per le zone montane
Analoga deroga si applica alle parcelle a seminativo ricadenti nelle zone montane, come classificate ai sensi dell’articolo 32 del regolamento UE n. 1305/2013, per cui una data coltura può essere ripetuta per tre anni consecutivi, se è garantita almeno una delle seguenti condizioni:
che il terreno sia coperto da colture secondarie (colture di copertura intercalare alla coltura principale, colture sotto-chioma, colture intercalari invernali) ogni anno, dopo il raccolto della coltura e fino alla semina dell’anno successivo;
oppure, ogni anno, l’agricoltore deve garantire un cambio di coltura su almeno il 35% della superficie dei suoi seminativi in maniera tale da assicurare negli anni la completa rotazione rispetto alle colture principali.
Le colture secondarie o intermedie possono essere utilizzate per soddisfare la quota minima di rotazione annuale.
Chi deve applicare la BCAA7 nel 2023
Ricordiamo che la nuova norma sulla condizionalità BCAA 7 (“Rotazione delle colture nei seminativi, a eccezione delle colture sommerse”) entra in vigore nel 2024, ma si applica nel 2023 ai beneficiari che richiedono a premio i regimi ecologici (ecoschemi) di cui all’articolo 31 del regolamento UE 2021/2115 e gli impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all’articolo 70 del regolamento UE 2021/2115, rispetto ai quali la norma in questione risulti pertinente, come stabilito nel Piano strategico della Pac 2023-2027.
Cambio di genere botanico
Con la BCAA 7 occorre prevedere una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura è inteso come cambio di genere botanico e, pertanto, non ammette la mono-successione dei seguenti cereali, in quanto di medesimo genere botanico: frumento duro, frumento tenero, tritticale, spelta, farro.
Le seconde colture interrompono la monocoltura
Ai fini del rispetto della BCAA 7, sono ammesse le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprano una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali.
Le esenzioni alla BCAA 7
Sono esenti da qualsiasi obbligo relativo alla BCAA 7 le aziende:
i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
le superfici certificate biologiche a norma del regolamento UE 2018/848 e quelle condotte secondo i disciplinari della produzione integrata e i cui beneficiari aderiscono al Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI).